DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

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Grazie alla Legge 28 ottobre 2005 n. 148 e al Decreto Delegato del 4 agosto 2008 n. 113, sono stati istituiti l’Albo dei soggetti abilitati e il Registro delle imprese abilitate, ai quali sono a tenuti ad iscriversi tutti gli installatori operanti nella Repubblica di San Marino.

E’ importante sottolineare che al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui alla legge e che a tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile tecnico abilitato e recante i numeri del codice operatore economico, deve essere allegata copia dell’attestato di iscrizione allo specifico albo dei soggetti abilitati istituito presso l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio.

D’altro canto il committente o il proprietario è tenuto a sua volta ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti a soggetti abilitati.

Sono soggetti all’applicazione della sopracitata legge i seguenti impianti relativi agli edifici aventi qualsiasi destinazione d’uso, sia pubblici che privati, compresi gli impianti installati in spazi aperti ed in cantieri:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e di climatizzazione azionati da fluido liquido,aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e diconsumo di acqua a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio;

h) gli impianti a vapore ed a pressione per locali produttivi.